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Sez. L, Sentenza n. 2133 del 14/02/2001 (Rv. 543846 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Indagine amministrativa relativa ad una data tecnopatia e conseguente domanda giudiziale - Successiva domanda di accertamento di diversa malattia riscontrata dal c.t.u. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543846-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di malattie professionali, ove l'indagine amministrativa abbia riguardato, ancorché in base all'allegazione soltanto dei sintomi da parte dell'assicurato, la sussistenza di una data tecnopatia (nella specie, rinite cronica) e di questa stessa sia stato richiesto l'accertamento in sede giudiziaria, la successiva istanza di riconoscimento della diversa malattia riscontrata dal c.t.u. (nella specie, broncopatia ostruttiva) configura non una mera "emendatio", ma una vera e propria domanda nuova, rispetto a quella introduttiva del giudizio, come tale inammissibile, non potendo prescindere dal previo esperimento della relativa procedura amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/12/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/12/1965 num. 1124 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)