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Sez. 5 - , Sentenza n. 24920 del 06/12/2016 (Rv. 641736 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notifica della sentenza presso il domicilio mutato senza previa comunicazione - Decorso del termine breve d'impugnazione - Inidonietà - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641736-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario, il cambiamento del domicilio eletto, della residenza o della sede sono efficaci, giusta l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria della commissione ed alle controparti costituite, sicché la notifica della sentenza d'appello effettuata presso il domicilio indicato come variato nella memoria di costituzione di appello, senza che, tuttavia, si sia provveduto ad adempiere quanto previsto dalla predetta norma, è nulla ed inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, con conseguente ritualità della proposizione del ricorso per cassazione nel termine lungo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)