Sez. 6, Sentenza n. 5064 del 19/11/2013 Ud. (dep. 31/01/2014) Rv. 258767 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Videoregistrazioni non comunicative - Diritto del difensore di ottenere copia delle registrazioni - Disciplina prevista dall'art. 268 cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 - Applicabilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di videoregistrazioni non comunicative, non si applica, mancando identità di "ratio", la disciplina recata dall'art. 268, cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 - che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento -, essendo sufficiente che le difese abbiano avuto piena facoltà di estrarre copia dei documenti riguardanti le riprese e di indicare al giudice l'esistenza di altri filmati ritenuti rilevanti prima della relativa acquisizione dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)