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Sez. 6, Sentenza n. 42711 del 23/10/2008 Cc. (dep. 14/11/2008) Rv. 241880 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Locale pubblico - Bagni - Videoregistrazione - Intercettazione tra presenti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241880-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

Il servizio di osservazione, realizzato dalla Polizia giudiziaria a mezzo di una telecamera installata all'interno di un bagno di un locale pubblico, non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza del tutto temporanea da parte degli avventori, non può essere assimilato alla privata dimora che presuppone una relazione con un minimo grado di stabilità e continuatività con le persone che la frequentano.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)