Sez. L, Sentenza n. 14720 del 30/12/1999 (Rv. 532637 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Titolare di pensione diretta e di riversibilità in regime di contitolarità - Integrazione al minimo di entrambe le pensioni - Esclusione di uno dei superstiti - Riliquidazione della pensione in epoca successiva al 30 settembre 1983 - Diritto alla cristallizzazione della pensione di riversibilità - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Nell'ipotesi di spettanza di pensione diretta e di pensione di riversibilità, quest'ultima in regime di contitolarità, ove la cessazione dell'integrazione al trattamento minimo venga disposta dall'Inps (a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio contitolare della pensione di riversibilità) dopo il 30 settembre 1983, non deve farsi ricorso alla liquidazione a calcolo, dovendosi invece riconoscere all'interessato, a partire dalla data di cessazione della contitolarità, una quota della pensione originariamente goduta dal dante causa nell'importo "cristallizzato" raggiunto al 30 settembre 1983.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)