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Sez. L, Sentenza n. 4223 del 14/05/1997 (Rv. 504286 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Esclusione di uno dei superstiti - Riliquidazione della pensione - Criteri - Applicazione delle disposizioni vigenti a partire dal decesso del lavoratore - Necessità - Integrazione al minimo e "cristallizzazione" - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504286-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

In caso di perdita del diritto alla pensione di riversibilità da parte di uno dei contitolari, la riliquidazione della prestazione spettante ai rimanenti titolari - da eseguirsi secondo i criteri di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, mancando disposizioni specifiche - va fatta a partire dal momento della morte del lavoratore assicurato e verificando quale sarebbe stato il suo ammontare in ciascun periodo, con applicazione delle norme all'epoca vigenti. Conseguentemente, anche nel caso in cui l'esclusione di uno dei beneficiari e la riliquidazione si verifichino successivamente al 30 settembre 1983, può operare - se al pensionato ancora avente diritto (nella specie coniuge dell'assicurato deceduto) fosse spettato secondo la disciplina precedentemente vigente il beneficio dell'integrazione al minimo - il principio della conservazione del trattamento pensionistico nella misura dovuta in detta data (cosiddetta cristallizzazione), dettato dall'art. 6, settimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638), mentre il dare rilievo ai fini in esame alla sola disciplina normativa successivamente entrata in vigore costituirebbe violazione del principio "tempus regit actum" canonizzato nell'art. 11 disp. prel. cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)