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Sez. U, Sentenza n. 17888 del 13/12/2002 (Rv. 559248 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Titolare di pensione diretta e di riversibilità in regime di contitolarità - Integrazione al minimo di entrambe le pensioni - Cessazione della contitolarità in epoca successiva al 30 settembre 1983 - Riliquidazione della pensione di riversibilità - Diritto alla cristallizzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559248-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

In caso di perdita del diritto alla pensione di riversibilità da parte di uno dei contitolari in epoca successiva al 30 settembre 1983, il trattamento spettante ai rimanenti contitolari riguarda una prestazione decorrente solo da epoca successiva alla data considerata dall'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), ancorché riliquidata secondo i criteri fissati dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Rispetto a tale data non è configurabile una perdita del diritto all'integrazione al minimo e non può trovare applicazione neppure la disposizione del comma 7 del citato art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, che su tale presupposto prevede la c.d. cristallizzazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)