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Sez. 2, Sentenza n. 8103 del 27/08/1997 (Rv. 507222 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 comma primo cod. proc. civ. - Litisconsorzio necessario fra le parti del giudizio in cui fu emessa la sentenza impugnata - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507222-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

L'opposizione ordinaria di terzo di cui all'art. 404 comma primo cod. proc. civ. comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, per cui tra dette parti si forma un litisconsorzio necessario passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)