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Sez. 2, Sentenza n. 4382 del 04/08/1982 (Rv. 422372 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTI NECESSARI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422372-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTI NECESSARI - INDIVIDUAZIONE.*

L'opposizione ex art. 404, primo comma cod. proc. civ. costituendo un'impugnazione nei confronti della decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti che presero parte al giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata con l'opposizione, per cui fra tutte tali parti si Forma un litisconsorzio necessario passivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)