Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 Ud. (dep. 05/06/2018) Rv. 273526 - 01
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Termine a difesa - Determinazione - Misura sufficiente a prendere cognizione degli atti - Necessità.
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
In tema di diritto di difesa, il termine concesso ex art. 108, comma 1, cod. proc. pen. deve essere determinato, tenuto conto di tutte le situazioni processuali esistenti, nella misura sufficiente a consentire, al nuovo difensore, di esaminare gli atti e di informarsi sui fatti oggetto del procedimento, non dovendo necessariamente garantirgli la possibilità di consultare minuziosamente l'intero materialeprocessuale. (In motivazione la S.C. ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte Edu per il quale è da ritenersi congruo il termine che, avendo consentito al difensore di "familiarizzare" con il fascicolo, sia stato sufficiente ad assicurare una difesa efficace).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)