Sez. 3, Sentenza n. 3124 del 06/02/1996 Ud. (dep. 27/03/1996) Rv. 204967 - 01
Finanze e Tributi - In genere | Proventi illeciti - Assoggettabilità a prelievo fiscale - Condizioni - Imprenditore - Contratti legittimi nella fase genetica ed illegittimi in quella esecutiva - Relativi redditi - Tassabilità - Fattispecie.
Finanze e Tributi - In genere
In tema di redditi assoggettabili a prelievo fiscale, l'art. 14, comma quarto, legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede che" nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma primo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in essi classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria". Pertanto nel caso in cui i proventi siano stati conseguiti dall'imprenditore attraverso la stipulazione di contratti legittimi nella fase genetica e connotati da illegittimità nella fase esecutiva per il mancato adempimento della controprestazione dovuta ai datori di lavoro, detti redditi si configureranno quali redditi d'impresa, in quanto conseguiti attraverso l'esercizio (sia pure contrattualmente scorretto) della attività imprenditoriale, e non vi è motivo per escluderli dal novero di quelli tassabili, giacché il loro possesso costituisce manifestazione inequivoca di capacità contributiva. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso poiché fondato sull'erroneo assunto che le sezioni Unite avrebbero "definitivamente consacrato il principio della non - tassabilità di proventi illeciti", premesso dall'imputato che i reati a lui ascritti dovrebbero ritenersi collegati a redditi derivanti dalla commissione di truffe (reati per i quali sarebbe stato emesso decreto di archiviazione per amnistia.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)