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Sez. 1, Sentenza n. 156 del 15/01/1975 (Rv. 373334 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NEGOZIO FIDUCIARIO - RAPPORTO TRA INTERPOSTO O FIDUCIARIO E INTERPONENTE O FIDUCIANTE - OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO DEL DIRITTO ACQUISTATO DALL'INTERPOSTO O DAL FIDUCIARIO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373334-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NEGOZIO FIDUCIARIO - RAPPORTO TRA INTERPOSTO O FIDUCIARIO E INTERPONENTE O FIDUCIANTE - OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO DEL DIRITTO ACQUISTATO DALL'INTERPOSTO O DAL FIDUCIARIO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - AMMISSIBILITA.*

Sia nell'interposizione reale di persona sia nel negozio fiduciario puo aversi, nel rapporto interno, un accordo di natura obbligatoria, in virtu del quale l'interposto o il fiduciario, divenuti titolari di un diritto, sono tenuti a ritrasferirlo all'interponente, al fiduciante o ad un terzo. Se tale impegno non difetta dei requisiti formali e sostanziali, voluti dalla legge in ordine alla natura del diritto da trasferire, nulla impedisce che anche ad esso sia applicabile la norma relativa alla esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto (art 2932 cod civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)