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Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 16/04/2025 Ud. (dep. 08/05/2025) Rv. 288029-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento emessa in primo grado per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Ricorso diretto per cassazione del pubblico ministero - Allegazione degli atti relativi alla procedibilità - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288029-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di impugnazioni, è onere del pubblico ministero, che propone ricorso diretto per cassazione avverso sentenza di proscioglimento emessa in primo grado in relazione a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, allegare gli atti afferenti alla procedibilità dell'azione penale, che il giudice di legittimità è tenuto a valutare nel caso in cui sorgano questioni in ordine alla loro esistenza od interpretazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)