Sez. 2, Sentenza n. 25029 del 09/04/2026 Ud. (dep. 03/07/2026) Rv. 290366-02
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | Sentenza di proscioglimento relativa ai reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Limite di appellabilità per il pubblico ministero previsto dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 2024 - Appello del pubblico ministero e della parte civile - Inammissibilità del primo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE
In tema di impugnazioni, l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento relativa ai reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non può essere dichiarato inammissibile nel caso in cui sia proposto gravame anche dalla parte civile, poiché, in base al disposto di cui all'art. 580 cod. proc. pen., l'esigenza di evitare la "frammentazione dei controlli" sulla sentenza prevale sul limite di appellabilità per la pubblica accusa previsto dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114. (Fattispecie relativa a sentenza pronunciata successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge citata).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. P)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)