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Sez. 3, Sentenza n. 7686 del 21/03/2008 (Rv. 602381 - 01)

AZIENDA - AFFITTO | Affitto d'azienda relativo ad attività svolta in immobile condotto in locazione - Successione automatica nel contratto di locazione - Esclusione - Contratto di sublocazione o di cessione della locazione - Necessità - Presunzione fino a prova contraria della cessione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602381-01

AZIENDA - AFFITTO

Nella disciplina di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 1978, in caso di affitto di azienda relativo ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non si produce l'automatica successione nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, contratto quest'ultimo che può presumersi fino a prova contraria, alla stregua dei principi di cui all'art. 2558, terzo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 2558 com. 3, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)