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Sez. 1, Sentenza n. 6004 del 10/01/2014 Cc. (dep. 07/02/2014) Rv. 259026 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Giudicato di condanna - Pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L.n. 341 del 2000 - Dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 7 cit. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259026-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

La pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso, deve essere sostituita in sede esecutiva, con quella di anni trenta di reclusione, prevista dal D.L. n. 82 del 2000, come convertito dalla legge n. 144 del 2000, prima della modifica disposta dall'art. 7 cit., per effetto di quanto stabilito dall'art. 30, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87. (Conf. a nn. 6002, 6003, 6005/2014 non massimate).

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 3 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 7 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)