Sez. 6, Sentenza n. 13050 del 03/03/2016 Cc. (dep. 31/03/2016) Rv. 267018 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Art. 309 bis cod. proc. pen. - Richiesta dell'imputato di differimento dell'udienza - Ricorrenza di giustificati motivi - Necessità - Verifica da parte del tribunale - Contenuto.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame dei provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, per accertare la sussistenza dei giustificati motivi che, ai sensi dell'art. 309, comma nono bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47) determinano il differimento dell'udienza su richiesta dell'imputato, il tribunale è tenuto a verificare: se nella richiesta di differimento siano stati indicati i motivi, se tali motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e se gli stessi non siano meramente pretestuosi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 n. 2, Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)