Sez. U, Sentenza n. 8539 del 28/08/1998 (Rv. 518432 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI | Impugnazione dei provvedimenti disciplinari - Giurisdizione del giudice amministrativo - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Comparazione con il rapporto dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Manifesta infondatezza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione sulle impugnative avverso i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende pubbliche o private che gestiscono in concessione il trasporto autoferrotranviario, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. assumendo come termine di comparazione la disciplina applicabile ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per i quali, per effetto della privatizzazione dei loro rapporti di lavoro, anche le controversie in materia disciplinare ricadono nella giurisdizione ordinaria. Infatti il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri non può essere posto a raffronto con quello dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, rimanendo differenziato da quest'ultimo sia in ragione della natura multiforme dei soggetti datori di lavoro, sia per la distinzione di disciplina anche contrattuale, né rileva la trasformazione delle Ferrovie dello Stato da ente pubblico economico a società per azioni (art. 18 D.L. n. 333/1992, convertito in legge n. 359/1992, e correlate deliberazioni del C.I.P.E. 2 giugno e 12 agosto 1992) e la conseguente assunzione da parte di quest'ultima del servizio ferroviario in base ad apposita concessione, perché la assimilazione da questo punto di vista delle Ferrovie dello Stato alle altre aziende concessionarie di servizi di trasporto vale semmai a far assumere natura di regime derogatorio alla disciplina in materia di controversie disciplinari applicabile solo alla prima.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)