Sez. U, Sentenza n. 11102 del 26/07/2002 (Rv. 556309 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO | Provvedimenti disciplinari - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998 - Abrogazione dell'art. 58 del R.D. n. 148 del 1931 - Esclusione - Possibile contrasto dell'art. 58 con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
In tema di contenzioso del lavoro degli autoferrotranvieri, l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e la conseguente devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario "salvo tassative eccezioni") non ha abrogato, né espressamente né implicitamente, la norma di cui all'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, alla quale deve essere riconosciuta natura di norma speciale, con la conseguenza che resta tuttora devoluto alla cognizione del giudice amministrativo il contenzioso disciplinare degli autoferrotranvieri, qualsiasi organo abbia emesso il provvedimento punitivo e quale che sia il tipo di rapporto di lavoro (con un ente pubblico o con un privato concessionario del servizio di trasporto). Nè tale disposizione può ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., dal momento che una incoerenza sistematica ovvero il venir meno della "ratio" originaria di una disposizione legislativa non costituiscono di per sè violazione del canone di ragionevolezza, non risultando sacrificati interessi costituzionalmente garantiti o provocate ingiustificate situazioni deteriori. Rientra del resto nella discrezionalità politica del legislatore la scelta in ordine alla devoluzione di una determinata materia alla giurisdizione amministrativa esclusiva invece che alla giurisdizione ordinaria, e tale scelta non menoma affatto le garanzie di tutela giurisdizionale e della sua effettività, stabilite dagli artt. 24 e 111 Cost., giacché il processo civile e quello amministrativo tendono oggi ad uniformarsi, e l'attribuzione al Consiglio di Stato anziché alla Corte di cassazione del controllo di legittimità di ultima istanza sulle sentenze del giudice amministrativo - e quindi anche della funzione nomofilattica in materia di servizi pubblici anche gestiti da soggetti privati - corrisponde ad una possibilità insita nell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)