Sez. U, Sentenza n. 579 del 14/01/2014 (Rv. 628880 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lesione del diritto azionato prodotta da atto datoriale - Riparto di giurisdizione - Disciplina transitoria - Riferimento alla data dell'atto - Necessità - Incidenza degli effetti della rimozione dell'atto su diritti sorti anteriormente al 1° luglio 1998 - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro alle dipendenze della P.A., ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nel caso in cui la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o da un atto negoziale del datore di lavoro, occorre far riferimento alla data di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la pretesa del ricorrente fondata sull'illegittimità di una graduatoria concorsuale interna pubblicata nel 1996 ed annullata dal tribunale amministrativo regionale con decorrenza giuridica anteriore al 30 giugno 1998, omettendo di considerare che, in sede di ottemperanza, la nuova graduatoria, favorevole al ricorrente, era stata approvata nel 2004, consentendo, solo da tale data, la presentazione della domanda per ottenere, a titolo risarcitorio, le dovute differenze retributive).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)