Sez. U, Sentenza n. 6104 del 19/04/2012 (Rv. 622837 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lesione del diritto azionato prodotta da atto datoriale - Riparto - Disciplina transitoria - Riferimento alla data dell'atto - Necessità - Incidenza degli effetti della rimozione dell'atto su diritti sorti anteriormente al 1 luglio 1998 - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, per individuare il giudice destinato a conoscere della causa nel caso che la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o da un atto negoziale del datore di lavoro, occorre fare riferimento alla data di quest'ultimo, anche se gli effetti della rimozione dell'atto incidano su diritti sorti anteriormente al 1 luglio 1998, e tale data del provvedimento rileva anche ai fini del decorso iniziale del termine di prescrizione dei diritti dallo stesso disciplinati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia nella quale era stato impugnato un provvedimento del 2001 dell'Università, che aveva approvato, con retroattività dal 1 gennaio 1994, una nuova tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale dell'università e quelle dei dipendenti del S.S.N., riducendo il trattamento stipendiale dei primi, sebbene la materia fosse disciplinata dalla contrattazione collettiva in modo difforme).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)