Sez. U, Sentenza n. 8070 del 22/05/2012 (Rv. 622835 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lesione del diritto azionato prodotta da atto datoriale - Riparto - Disciplina transitoria - Riferimento alla data dell'atto - Necessità - Incidenza degli effetti della rimozione dell'atto su diritti sorti anteriormente al 1 luglio 1998 - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro alle dipendenze della P.A., ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nel caso che la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o un atto negoziale del datore di lavoro, occorre far riferimento alla data di quest'ultimo, anche se gli effetti della rimozione dell'atto incidano su diritti sorti anteriormente alla data del 1° luglio 1998. (Nella specie, relativa a personale universitario assegnato a struttura ospedaliera con diritto ad indennità di perequazione del trattamento economico a quello in godimento dal personale delle ASL, l'Università aveva rideterminato retroattivamente, con provvedimento del 24 luglio 2001, l'ammontare dell'indennità predetta; la S.C., nel confermare la sentenza della corte territoriale impugnata, che aveva correttamente individuato nel provvedimento l'atto da cui era sorta per l'interessato la necessità di agire in giudizio onde ottenere l'indennità anche per il periodo successivo al 1993, nonché il momento iniziale del decorso del termine prescrizionale del relativo diritto, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 09/11/1982, Legge 23/12/1978 num. 830 art. 39, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)