Sez. 6, Sentenza n. 1833 del 22/02/1983 Ud. (dep. 01/03/1983) Rv. 157703 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI NELLE AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI NELLE AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di frode in commercio, la responsabilità dei singoli preposti è configurabile nelle aziende di notevoli dimensioni, purché vi sia una suddivisione di attribuzioni con assegnazione di compiti esclusivamente personali a determinati soggetti. È però necessario che la ripartizione delle funzioni risulti in modo non equivoco da norme interne e risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell'azienda. (V mass n 133783; (V mass n 122596; (V mass n 155220; (V mass n 149570).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)