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Sez. L, Sentenza n. 11359 del 08/05/2008 (Rv. 603143 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 35 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi - Azione penale avviata nei confronti del dipendente - Diritto alla conservazione del posto e al rimborso delle spese giudiziali e di assistenza legale - Interpretazione - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Erronea applicazione dei canoni ermeneutici - Criteri dell'interpretazione letterale e logica - Equo contemperamento degli interessi delle parti - Commissione dell'illecito "in occasione" dello svolgimento dell'attività lavorativa - Configurabilità - Esclusione - Nell'esercizio delle funzioni - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603143-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dell'art. 35 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi - che prevede che l'impresa deve garantire il posto di lavoro e sostenere le spese giudiziali e di assistenza legale a favore del lavoratore nei cui confronti sia avviata un'azione penale "in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni" - va effettuata secondo i criteri letterali e logici, in funzione di un equo contemperamento degli interessi delle parti; ne consegue che è censurabile in sede di legittimità l'interpretazione del giudice di merito - in quanto effettuata in violazione dei canoni ermeneutici - ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro, e, quindi, in riferimento ad una mera coincidenza temporale, anziché solamente alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio delle funzioni conforme agli interessi dell'azienda (ancorché con comportamenti perseguiti penalmente dagli organi giudiziari) e non anche la violazione delle funzioni stesse, in danno alla stessa azienda e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie - relativa ad una ipotesi sottoposta al regime impugnatorio previgente alla modifica dell'art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ. operata dall'art. 27 della legge n. 40 del 2006 - la S. C., nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha rilevato l'erroneità dell'interpretazione adottata nel senso che l'impresa dovesse conservare il posto di lavoro e ristorare il dipendente dalle spese giudiziali e di assistenza legale anche nell'ipotesi di illecito stato compiuto in danno dell'azienda medesima ed anche in caso di sua costituzione di parte civile nel giudizio penale promosso contro il dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)