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Sez. 3, Sentenza n. 5788 del 17/03/2005 (Rv. 581362 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Clausole contrattuali - Interpretazione - "Quaestio facti" - Sindacabilità in cassazione - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa a clausola d recesso apposta a contratto di locazione.
Stato
decisa il 2005-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581362-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

La insindacabilità, in sede di legittimità (trattandosi di "quaestio facti"), dell'interpretazione delle clausole contrattuali operata dal giudice del merito trova il suo limite nella violazione evidente dei criteri ermeneutici, che viene a risolversi in errori giuridici (Nella specie la Corte Cass. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, riformando la pronunzia del primo giudice, aveva interpretato la previsione contrattuale in tema di recesso omettendone il riferimento ad altre clausole del contratto, come quelle in tema di tacita rinnovazione e di determinazione del canone, nonchè prescindendo dall'equo contemperamento degli interessi delle parti di cui all'art. 1371 cod. civ. e dalla considerazione che la legge n. 392 del 1978 consente, in mancanza di espressa pattuizione contraria, il recesso del conduttore solamente in presenza di "gravi motivi". Nel rilevare che a tale stregua la corte d'appello ha finito per privilegiare in misura iniqua il conduttore, la Corte Cass. ha enunciato il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)