Sez. L, Sentenza n. 4929 del 10/03/2004 (Rv. 570957 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanze pronunciate in udienza - Obbligo di comunicazione alla parte costituita ma assente - Esclusione - Fattispecie in tema di nomina del consulente tecnico.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 cod.proc.civ. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere; in particolare, non deve essere comunicata al procuratore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)