Sez. L, Sentenza n. 15973 del 18/07/2007 (Rv. 598397 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortunio "in itinere" - Interruzione non necessitata - Rischio elettivo - Indennizzabilità -
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In tema di "infortunio in itinere", l'interruzione non necessitata, quale una sosta voluttuaria al bar, va inquadrata nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso che costituisce l'occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta alla stregua delle due condizioni, indicate dalla giurisprudenza costituzionale, delle dimensioni temporali e dell'aggravamento del rischio. La valutazione delle circostanze di fatto dell' interruzione non necessitata è compito del giudice del merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, purché l'interruzione non sia di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell'infortunio "in itinere" o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale e, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari. In assenza di giurisprudenza in materia, dal criterio di interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi dell'Unione, dalla formazione, in corso, di uno spazio giurisprudenziale europeo, deriva l'ulteriore criterio interpretativo per cui nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini, in modo specifico, un elemento non disciplinato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti della Costituzione di quel Paese identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale del Paese comunitario può costituire criterio sussidiario per la soluzione di casi non disciplinati, nel dettaglio, dalla legge italiana (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la domanda di rendita per l'infortunio occorso al lavoratore in seguito ad incidente stradale verificatosi mentre, alla guida della propria auto, ritornava dal luogo di lavoro alla propria abitazione, sul presupposto che il nesso di causalità fosse stato interrotto da una sosta voluttuaria ad un bar sito lungo il medesimo percorso, distinguendo tra soste necessitate, quali la necessità di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessità di soddisfare esigenze fisiologiche, e soste voluttuarie e, tra queste ultime, tra quelle di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quelle di apprezzabile durata e consistenza (come nella specie, di circa un'ora), tale da far ritenere che anche la circolazione stradale avesse avuto una sensibile modifica, sulla base dell' "id quod plerumque accidit").
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Legge 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)