Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 17/12/2025 Ud. (dep. 28/01/2026) Rv. 289150-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | “Doppia conforme” - Giudizio rescissorio a seguito di annullamento in sede di legittimità per vizi di motivazione - Riproposizione delle medesime considerazioni contenute nella decisione di primo grado - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione per vizi motivazionali, non è consentito al giudice, in caso di "doppia conforme" statuizione su un punto della decisione, riproporre le medesime considerazioni contenute nella pronunzia di primo grado, dovendosi ritenere che la sentenza del giudice di legittimità le abbia dichiarate viziate, in quanto confluite, anche solo implicitamente, nella motivazione, conforme sul punto, della decisione annullata emessa in grado di appello.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)