Sez. 1, Sentenza n. 3330 del 30/03/1998 (Rv. 514091 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) | Disciplina del nuovo codice di procedura penale abolitivo della formula di assoluzione per insufficienza di prove - Efficacia del giudicato penale di assoluzione nel successivo giudizio civile - Limiti - Condizioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA)
Mentre l'art, 25 del codice di procedura penale del 1930 precludeva l'azione civile (davanti al giudice civile) quando, in seguito a giudizio, fosse stato dichiarato non essere sufficiente la prova che il fatto sussistesse o che l'imputato lo avesse commesso, nessuna norma equivalente è rinvenibile nel nuovo codice di procedura penale (a seguito della eliminazione della suddetta formula di proscioglimento). Ed infatti, sia in virtù dell'art. 652 che dell'art. 654 del nuovo codice di procedura penale, il giudicato penale di condanna o di assoluzione (rispettivamente nell'ambito del giudizio civile di danni - nel caso di cui all'art. 652 - e nell'ambito di altri giudizi civili - nel caso di cui all'art. 654 - è idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, non anche quando l'assoluzione sia determinata dalla conclusione relativa all'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)