Sez. 2, Sentenza n. 5492 del 22/10/1982 (Rv. 423267 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Per aversi responsabilità precontrattuale (art. 1337 cod. civ.), è necessario che, sia pure a livello di semplici trattative, le parti abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto che si propongono, o sperano, di stipulare, nel qual caso soltanto si configura il fondato affidamento delle parti stesse, o di taluna di esse, sulla futura conclusione del negozio. Pertanto, ove non sia stato contemplato uno degli indicati elementi - quale, vertendosi in materia di permuta, la prestazione di una delle parti - tale affidamento non può sorgere, con conseguente insussistenza della suddetta responsabilità. (V 430/81, mass n 410905; (V 4626/78, mass n 394289; (V 4448/76, mass n 383163).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)