Sez. 3, Sentenza n. 11534 del 23/05/2014 (Rv. 631066 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Destinazione del bene a pubblico servizio - Impignorabilità - Precedente iscrizione ipotecaria - Irrilevanza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE
Al fine di accertare, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, la dedotta impignorabilità di un bene in quanto destinato a pubblico servizio, occorre riferirsi esclusivamente alla natura dello stesso, senza che, in senso contrario, rilevi l'esistenza di una precedente iscrizione ipotecaria, rimanendo estranei allo specifico accertamento rimesso al giudice dell'opposizione i profili attinenti alla tutela del creditore ipotecario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Cod. Proc. Civ. art. 554, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)