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Sez. 3, Sentenza n. 6755 del 06/08/1987 (Rv. 454961 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE - IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - IMPIGNORABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454961-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE - IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - IMPIGNORABILITÀ - CONDIZIONI.*

Gli immobili appartenenti al patrimonio degli enti pubblici debbono ritenersi impignorabili solo quando esista, in relazione ad essi, un vincolo legale di destinazione a servizio pubblico direttamente costitutivo della loro indisponibilità, senza che l'attività amministrativa di natura provvedimentale, esplicata prima o dopo il pignoramento, sia sufficiente a sottrarre all'espropriazione gli immobili del patrimonio disponibile, conferendo loro una destinazione a servizi pubblici da attuare in futuro. Tuttavia, i suddetti immobili, appartenenti al patrimonio disponibile e privi di specifica destinazione a servizi pubblici all'epoca del pignoramento, si sottraggono allo stesso quando tale destinazione ricevano in concreto nel corso del processo esecutivo, per effetto della costruzione di un'opera pubblica comportante la conversione della natura giuridica del bene staggito con il passaggio dal patrimonio disponibile a quello indisponibile dell'ente (indipendentemente dalla legittimità dell'iniziativa e da un successivo atto formale confermativo), non essendo applicabile il principio della priorità della Costituzione del vincolo, ma dovendosi privilegiare sull'interesse privatistico del creditore procedente di ottenere il soddisfacimento del suo credito, quello pubblicistico di soddisfare le esigenze della generalità dei cittadini, conservando al bene la destinazione impressagli ad ufficio o servizio di pubblica utilità. (V 2863/71, mass n 354087; (V 3243/79, mass n 399612; (V 4071/79, mass n 400568; (V 1299/81, mass n 411896; (V 323/81, mass n 410766; (V 1464/83, mass n 426292).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2910, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)