Sez. 3, Sentenza n. 2403 del 13/06/2000 Cc. (dep. 29/09/2000) Rv. 217454 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con il provvedimento di sequestro - Illegittimità - Fondamento.
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In materia di tutela urbanistica, finché permangono finalità probatorie connesse alla pendenza di un processo penale l'immobile abusivo non può essere dissequestrato al solo fine di consentire l'esecuzione della sanzione demolitoria, la quale può essere disposta dal giudice esclusivamente con la sentenza di condanna per costruzione abusiva eseguita in assenza della concessione edilizia ovvero in totale difformità della stessa. (Nel caso di specie la Corte ha annullato l'ordinanza del P.M., che, dopo la convalida del sequestro probatorio, aveva disposto il dissequestro "ai soli fini demolitori delle opere abusivamente realizzate" con la prescrizione di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)