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Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 18/05/1999 Cc. (dep. 29/07/1999) Rv. 214080 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Demolizione del manufatto - Esecuzione - Competenza del P.M. - Criteri - Intervento del Giudice - Ipotesi.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214080-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di demolizione ordinata dal giudice a seguito di condanna per abusi edilizi, è il pubblico ministero che deve stabilire le modalità più opportune per l'esecuzione della demolizione, fra le quali può comprendere non solo il ricorso al Genio Militare o ad altri organi indicati nelle circolari ministeriali emanate al riguardo, ma anche il preavviso all'esecutato e ad altri eventuali interessati (per esempio terzi occupanti dell'immobile abusivo) al fine di informarli della concreta esecuzione della demolizione, e di metterli in grado di collaborare alla stessa, ovvero di ricorrere al giudice della esecuzione nell'ipotesi in cui ritenessero di contestare le modalità stabilite dallo stesso pubblico ministero. Solo in caso di controversia sul titolo o le modalità esecutive si attiva la competenza del giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)