Sez. U, Sentenza n. 12164 del 15/12/2011 Ud. (dep. 30/03/2012) Rv. 252028 - 01
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Nomina di un difensore in eccedenza per il giudizio di cassazione - Efficacia - Revoca delle nomine precedenti - Necessità - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA
La disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell'art. 613, comma secondo, cod. proc. pen., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest'ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)