Sez. 2, Sentenza n. 35418 del 28/04/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 248295 - 01
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Nomina di un terzo difensore per il giudizio di cassazione - Legittimità - Mancata revoca di uno dei precedenti - Irrilevanza.
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA
La disposizione generale di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 cod. proc. pen., non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell'art. 613, comma secondo, secondo periodo, stesso codice, la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente", e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio", con la conseguenza che si deve ritenere valida ed efficace la nomina del difensore iscritto nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori, anche se in eccedenza rispetto alle precedenti nomine dei difensori di fiducia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)