Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 03/07/1991 (Rv. 472892 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere | Credito - Di valuta e non di valore - Conseguenze - Sopravvenuta svalutazione monetaria - Rivalutazione d'ufficio - Inammissibilità - Limiti - Applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ. - Condizione.
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere
Il credito di avvocato o procuratore per gli onorari professionali è credito di valuta non di valore in quanto, pur se necessaria la liquidazione del giudice per la sua quantificazione, ha originariamente per oggetto il pagamento di una somma di danaro, con la conseguenza che la sopravvenuta svalutazione monetaria non consente una rivalutazione d'ufficio di tale credito, occorrendo invece una domanda di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 secondo comma cod. civ. nonché il soddisfacimento dell'onere probatorio della relativa sussistenza in conseguenza della svalutazione monetaria e potendo trovare applicazione l'art. 429 cod. proc. civ., che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata (cosiddetti rapporti di parasubordinazione) senza che, in difetto, possa rilevare il richiamo all'art. 429 citato da parte del D.M. 22 giugno 1982, illegittimo in parte qua, perché eccedente i limiti della delega conferita con la legge 7 novembre 1957 n. 1051.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 22/06/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)