Sez. 1, Sentenza n. 5415 del 13/12/1977 (Rv. 389076 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - PROVVEDIMENTI - DIPENDENZA DALLA INIZIATIVA E DISPONIBILITA DELLE PARTI - ESCLUSIONE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO DI ADOTTARLI D'UFFICIO - SUSSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - PROVVEDIMENTI - DIPENDENZA DALLA INIZIATIVA E DISPONIBILITA DELLE PARTI - ESCLUSIONE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO DI ADOTTARLI D'UFFICIO - SUSSISTENZA.*
Il tribunale, che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha il potere-dovere di adottare d'ufficio, indipendentemente da una richiesta esplicita od implicita di uno dei coniugi o del pubblico ministero, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli, ivi compresi quelli inerenti al loro affidamento ed alla imposizione e quantificazione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge non affidatario (art 6 della legge 1 dicembre 1970 n 898). Tali provvedimenti, infatti, sono rivolti a soddisfare esigenze e finalita pubblicistiche, diversamente da quelli inerenti ai rapporti economici fra i coniugi, e, pertanto, sono sottratti all'iniziativa ed alla disponibilita delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)