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Sez. U, Sentenza n. 11640 del 25/11/1993 (Rv. 484477 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche | Appalto - Provvedimento di sospensione dei lavori ex art. 30 d.P.R. n. 1065 del 1962 - Tutela davanti al giudice amministrativo - Sospensione in esecuzione di un'ordinanza cautelare del medesimo giudice - Estensione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484477-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche

In tema di appalto di opere pubbliche, contro il provvedimento di sospensione dei lavori, emesso dalla Pubblica Amministrazione committente nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è consentita esclusivamente la tutela davanti al giudice amministrativo, non diversamente dal caso in cui la sospensione stessa sia stata disposta per dare esecuzione ad una ordinanza cautelare di tale giudice, suscettibile di gravame al Consiglio di stato e non impugnabile per cassazione se da questo emessa in sede di appello, ma idonea, per il suo specifico contenuto strumentale al giudizio di merito, a legittimare non già la proposizione del giudizio di ottemperanza, ma il ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata, perché disponga ai fini della sua attuazione e risolva le questioni insorte in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)