Sez. 1, Sentenza n. 4502 del 05/05/1998 (Rv. 515085 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Maggiori esborsi e pregiudizio derivante all'appaltatore dalla sospensione dei lavori - Riserva inserita nel verbale di ripresa dei lavori anziché in quello di sospensione - Tempestività - Sospensione dovuta a dolo o colpa dell'Amministrazione appaltante - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore deve formulare, a pena di decadenza, la cosiddetta "riserva" per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (salva restando la successiva registrazione ed esplicazione della stessa nel registro di contabilità), ovvero, in mancanza di questo (la cui compilazione è rimessa alla iniziativa dell'appaltante) mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto, restando, in proposito, irrilevante che la sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o colpa dell'Amministrazione appaltante, sempre che si tratti di vicende o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera. Ai fini della tempestività della riserva, difatti, l'onere della formulazione da parte dell'appaltatore si rende attuale (e va, perciò, adempiuto) nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio od esborso, ciò che può ben verificarsi anche solo al momento della cessazione della sospensione (cosiddetto "fatto continuativo").
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)