Sez. 1, Sentenza n. 3516 del 06/12/1972 (Rv. 361453 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - IMPRESA ARTIGIANA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - IMPRESA ARTIGIANA - CONDIZIONI.*
Anche l'impresa artigiana puo essere soggetta a dichiarazione di fallimento, nel concorso delle condizioni stabilite dall'art 1 della legge fallimentare. Tale norma ha infatti carattere esplicativo ed integrativo di quella contenuta nell'art 2083 cod civ, essendo rivolta a meglio determinare la categoria dei 'piccoli imprenditorì, relativamente alla applicabilita nei loro riguardi delle procedure concorsuali. E la disposizione di cui al secondo comma del medesimo art 1 si riferisce indubbiamente a tutti gli imprenditori che esercitano un'attivita commerciale, e percio anche agli imprenditori artigiani. Questi, dunque, non perche tali, sono esclusi dalla procedura fallimentare, ma soltanto se l'impresa di cui sono titolari abbia i caratteri previsti dall'art 1, secondo comma, citato. Sebbene invero l'artigiano costituisca una figura giuridica a se stante, distinta dalle altre categorie di imprenditori, cio non esclude che la sua attivita, pur non avendo in se e per se natura di attivita intermediaria nella circolazione dei beni, tale natura possa acquistare per l'organizzazione e l'espansione dell'impresa quando egli, con il lavoro proprio e dei suoi collaboratori, industrializzi in qualche modo la sua produzione costituendo una base di intermediazione speculatoria e facendo assurgere al suo guadagno, normalmente modesto, i caratteri del profitto. In tali casi egli deve essere considerato imprenditore commerciale e soggetto alle norme della procedura concorsuale. (V 765'66, mass n 321533; 1347'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)