Sez. 3, Sentenza n. 1024 del 17/03/1975 (Rv. 374428 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA - CAUSE CONNESSE DI COMPETENZA DI DIVERSO GIUDICE - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA - CAUSE CONNESSE DI COMPETENZA DI DIVERSO GIUDICE - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
L'art 645 del codice di proc civ, nel prescrivere che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto, ha istituito una Competenza funzionale e inderogabile, la quale non puo, pertanto, subire spostamenti per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici di cui all'art 40 cod proc civ, sia che ricorrano le particolari ipotesi di connessione previste dagli artt 34, 35 e 36 cod proc civ. pertanto, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e l'altra connessa, di Competenza di un diverso giudice, debbono rimanere separate, salvo il potere del giudice della opposizione di disporre la sospensione del giudizio ai sensi dello art 295 cod proc civ, ove ne ricorrano i presupposti, fino alla definizione della causa pendente davanti all'altro giudice. (V 2071/73, mass n 365232).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)