Sez. 5, Sentenza n. 24922 del 07/05/2004 Cc. (dep. 01/06/2004) Rv. 229875 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Istanza di riesame presentata al Direttore del carcere e indirizzata ad un giudice diverso da quello competente - Decorrenza del termine di cui all'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen. dalla data di arrivo dell'atto nella cancelleria del giudice competente - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, il termine di cui all'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen., nel caso in cui la richiesta di riesame sia presentata dal detenuto al Direttore del carcere, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., e indirizzata ad una autorità giudiziaria diversa da quella competente, decorre dal giorno in cui la richiesta è effettivamente ricevuta dalla cancelleria del Tribunale competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)