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Sez. 1, Sentenza n. 11260 del 12/12/2000 Cc. (dep. 21/03/2001) Rv. 218629 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Istanza presentata al direttore del carcere - Erronea indicazione del giudice competente - Decorrenza del termine stabilito per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame - Data di arrivo dell'atto nella cancelleria del giudice competente - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218629-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame, qualora la relativa richiesta, presentata dal detenuto al Direttore del carcere a norma dell'art.123 cod.proc. pen., sia stata indirizzata e trasmessa ad un'autorità giudiziaria diversa da quella competente, il termine stabilito dall'art.309 commi 5 e 10 cod.proc.pen. decorre dal giorno in cui la richiesta è effettivamente ricevuta dalla cancelleria del Tribunale competente. (Nella specie, la Corte di cassazione ha escluso che potesse essere applicata la regola generale secondo la quale il termine in questione decorre dalla presentazione della richiesta di riesame al direttore del carcere poiché la richiesta anziché essere diretta al competente Tribunale del riesame era stata indirizzata e trasmessa al giudice che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)