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Sez. 3, Sentenza n. 19334 del 11/02/2015 Ud. (dep. 11/05/2015) Rv. 264810 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Reato ex art. 10 - Bis D.Lgs. n. 74 del 2000 - Intervenuta irrogazione per il medesimo fatto della sanzione amministrativa irrevocabile ex art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997 - Ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Deduzione della natura "sostanzialmente penale" della sanzione amministrativa - Esperibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264810-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Non è esperibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per stabilire se sia conforme al diritto "eurounitario" la disposizione di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 - nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto che, per lo stesso fatto, sia stato destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, deducendosene la natura "sostanzialmente penale" - in quanto la materia erariale, in cui rientra l'illecito amministrativo in oggetto, non ricade, fatta eccezione per la particolare normativa in materia di Iva, nell'ambito applicativo del diritto dell'Unione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)