Sez. 3, Sentenza n. 56264 del 18/05/2017 Ud. (dep. 18/12/2017) Rv. 272329 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE | Frode fiscale internazionale - Omesso versamento contributi - Azione amministrative di recupero - Violazione del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE
Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014 e A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui uno dei procedimenti in relazione al quale si invoca il principio non abbia natura sostanzialmente penale. (Fattispecie di truffa ai danni del Ministero dei Trasporti per iscrizione di un natante nel registro internazionale in assenza dei requisiti, da cui derivava l'omesso versamento dei contributi dovuti all'Inps ed Inail sui redditi dei dipendenti e l'evasione di imposta, in cui la S.C. ha escluso la violazione del "ne bis in idem" in relazione alla pendenza, oltre al procedimento per responsabilità amministrativa da reato dell'intestatario dell'imbarcazione fraudolentemente iscritta, anche di quello attivato dagli enti previdenziali per il recupero delle somme evase).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)