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Sez. 4, Sentenza n. 23171 del 18/04/2017 Cc. (dep. 11/05/2017) Rv. 270347 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Sanzione amministrativa della revoca della patente prevista dall'art. 186, comma 2-bis cod. strada. - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270347-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poichè tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia. (In motivazione, la Corte ha precisato che, anche in considerazione di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2015, non è possibile equiparare automaticamente la sanzione amministrativa a quella penale sulla base della mera ricorrenza di alcuni caratteri comuni e che, nel caso di specie, il legislatore ha previsto cumulativamente una serie di sanzioni di differente natura a tutela di interessi non omogenei e non sovrapponibili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)