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Sez. U, Sentenza n. 2740 del 09/03/1995 (Rv. 491019 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO | Ricorsi contro provvedimenti disciplinari - Legge 12 luglio 1988 n. 270 - Giurisdizione - Devoluzione al giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491019-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

la legge 12 luglio 1988 n. 270, che dispone la delegificazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto per quanto concerne gli organici del personale, le qualifiche, gli avanzamenti, la disciplina del personale inidoneo e regola altri aspetti del rapporto di lavoro in questione e di quello previdenziale ad esso connesso, non concerne la materia delle sanzioni disciplinari né immuta la giurisdizione del giudice competente a giudicare su di esse una volta che siano state inflitte; inoltre la possibilità ivi prevista di derogare con contratti collettivi alle disposizioni del R.D., 8 gennaio 19831 n. 148 deve intendersi non estesa alla materia disciplinare e, in particolare, alla giurisdizione su di essa; pertanto, anche dopo l'entrata in vigore della legge citata, spetta la giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 58. all.A, del R.D. n. 148 del 1931, la giurisdizione sui ricorsi proposti contro i provvedimenti che abbiano irrogato sanzioni disciplinari, quale sia l'organo che ha emesso il provvedimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)