Sez. L, Sentenza n. 5787 del 11/06/1999 (Rv. 527323 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rapporto qualificato dalle parti come autonomo - Riconduzione giudiziale al lavoro subordinato - Previa verifica in concreto degli elementi della subordinazione - Necessità - Assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro - Rilevanza - Natura intellettuale o professionale delle prestazioni - Incidenza - Fattispecie relativa ad attività di progettazione industriale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Quando venga messa in dubbio la natura autonoma di un rapporto di lavoro, può essere data allo stesso una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalle parti al momento della stipulazione del contratto solo a seguito di verifica della realizzazione nel concreto svolgimento del rapporto della subordinazione, intesa quale vincolo personale che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, da valutare in correlazione alla natura delle prestazioni e, in particolare, della eventuale loro caratterizzazione intellettuale o professionale. (Nella specie l'INPS, nel contestare il diritto di un assicurato ad accedere al pensionamento di anzianità, aveva dedotto la natura subordinata del rapporto, dalle parti qualificato come autonomo, instaurato dalle stesse dopo la risoluzione di un precedente rapporto di lavoro subordinato; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, senza adeguatamente valutare gli elementi inerenti alla sussistenza o meno di un vincolo d'orario e di un potere disciplinare e alla determinazione del corrispettivo, aveva valorizzato, nel senso della subordinazione, la specificità delle direttive tecniche riguardanti l'attività di progettazione industriale che costituiva l'oggetto delle prestazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)