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Sez. L, Sentenza n. 2370 del 04/03/1998 (Rv. 513305 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Estremi - Utilizzazione di criteri complementari - Presupposti - Attività di insegnamento in istituti privati - Utilizzazione del "nomen juris" dato dalle parti - Rilevanza - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513305-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro l'entità delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro essere correlata sia alla natura delle prestazioni - assumendo rilievo sotto tale profilo la natura intellettuale e professionale delle stesse - sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore sul piano della capacità e della fiducia. Pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono esser valutati globalmente come indizi. Ne consegue ulteriormente che, con particolare riguardo all'attività di insegnamento in favore di istituti di carattere privato, qualora le modalità e caratteristiche concretamente assunte dalla prestazione consentano di ricondurre la stessa nell'ambito della subordinazione lavorativa resta irrilevante il diverso "nomen juris" dato dalle parti al rapporto all'atto della sua stipulazione, non potendo la necessaria indagine sulla loro volontà negoziale andar disgiunta da una verifica del concreto svolgersi della prestazione, in eventuale contrasto con la qualificazione datane dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)